Recentissima sentenza del tribunale di Pescara che ha dichiarato la nullità delle clausole relative agli interessi e all’estinzione anticipata del mutuo stipulato da BARCLAYS e indicizzato al franco svizzero.
Laddove il giudice, nell’esercizio del suo potere di controllo, riscontri che le clausole in questione non siano chiare e comprensibili – e non solo, come visto, da un punto di vista grammaticale e/o lessicale – concernendo esse l’oggetto del contratto, sarà chiamato a valutarne l’abusività. E ove riscontri che esse siano in effetti vessatorie o, comunque, contrarie alle previsioni del Codice del Consumo (in particolare art. 33 e ss.), le potrà tacciare di nullità
La violazione della fondamentale regola della trasparenza, quindi, della obiettivamente agevole comprensibilità, comporta la nullità della clausola, avendo determinato a danno del consumatore, un significativo squilibrio, da riscontrarsi nella disparità tra i diritti e gli obblighi delle parti.
Il capitale residuo che il consumatore dovrà quindi restituire, in caso di estinzione anticipata, sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite (previo loro ricalcolo secondo il piano di ammortamento rivisto ai sensi dell’art. 1284 c.c.), ma senza praticare la duplice conversione indicata dalla clausola di cui all’art. 7, ove, appunto, ne venga dichiarata la nullità per abusività.
La declaratoria di nullità, invece, delle clausole di cui agli artt. 4 e 4 bis inerenti il mutuo indicizzato al franco svizzero importa l’applicazione, ai capitali mutuati, del tasso d’interesse legale disciplinato all’art. 1284 c.c., in luogo del tasso d’interesse indicizzato al Franco Svizzero, con un conseguente notevole risparmio monetario in capo al mutuatario.
Le clausole relative ai meccanismi della doppia indicizzazione, violano, tra le altre norme, il principio di trasparenza (art. 35, comma 1, del Codice del Consumo), in quanto non redatte in maniera chiara e comprensibile; esse infatti non esporrebbero in maniera intellegibile il funzionamento del meccanismo in esse previsto e non indicherebbero le operazioni aritmetiche alla base di tale duplice indicizzazione, non permettendo al mutuatario consumatore di conoscere l’effettivo costo del finanziamento ricevuto.
Pur essendo le clausole de quibus redatte correttamente da un punto di vista lessicale e grammaticale, esse non possono ritenersi chiare e comprensibili nel loro contenuto tecnico per un consumatore medio non recando in modo esplicito e con terminologia semplice le modalità di funzionamento del complesso ed oscuro meccanismo finanziario proprio dei mutui indicizzati al franco svizzero costituito, in particolare, dalla doppia conversione. Non è dato comprendere, infatti, all’uomo medio quale sia il tasso di interesse in concreto applicabile e come, pertanto, venga sviluppato il piano di ammortamento.
La terminologia utilizzata tanto nel contratto che nell’allegato documento di sintesi ed altresì nel foglio informativo risulta, infatti, caratterizzata da ripetuti ed articolati tecnicismi che impediscono al mutuatario di avere idonea contezza dell’impegno economico che si appresta ad assumere.
In particolare, non vi è alcun elemento dal quale poter desumere che ai mutuatari sia chiaramente rappresentato il rischio correlato a tale tipologia di contratti e alle conseguenze sfavorevoli che gli stessi potrebbero subire in caso di forte apprezzamento del franco svizzero sull’euro e, dunque, delle ripercussioni, tanto in negativo che in positivo, che i mutamenti del contesto socio-economico potrebbero avere sulla determinazione delle rate di ammortamento e, conseguentemente dei conguagli semestrali.
È di chiara evidenza, poi, che tanto la clausola inerente l’estinzione in via anticipata che quella relativa alla conversione rechino nella specie un evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi addossando in via esclusiva al consumatore le conseguenze di tale scelta.
È incontestabile, infatti, che il meccanismo della doppia conversione del capitale prima in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale e poi di nuovo in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro renda dette operazioni svantaggiose per il consumatore il quale – sempre a causa dell’oscurità del contenuto di dette clausole in quanto recanti principi di matematica finanziaria di certo non alla portata dell’uomo medio – non può comprendere, all’atto della sottoscrizione, il gravoso impegno economico che sarebbe chiamato a sostenere laddove, ad esempio, in costanza di rapporto, dovesse optare per l’estinzione anticipata o per la conversione del finanziamento; gravosità dell’impegno che, come avvenuto nel caso di specie, i mutuatari hanno appreso soltanto allorquando decidevano di esercitare il diritto ad essi in tal senso attribuito.
Non può di certo affermarsi che, tenuto conto del particolare tecnicismo terminologico e della complessità di per sé della materia di cui trattasi, i mutuatari siano stati messi in condizione di comprendere le conseguenze economiche, anche significative, derivanti dal meccanismo di indicizzazione al tasso svizzero.