Sentenza del Tribunale della Spezia il quale, in accoglimento della domanda di accertamento del saldo relativo a rapporti di conto corrente presentata dalla correntista da noi assistito nei confronti di Banca MPS, ha accertato, tra gli altri aspetti, che l’applicazione di interessi usurari in alcuni trimestri individuati da apposita consulenza tecnica “a seguito dell’illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca”;
Il Tribunale ha dunque affermato che “In tale contesto non può parlarsi in senso stretto di usura sopravvenuta” come sostenuto dalla banca richiamando la giurisprudenza relativa ai contratti di mutuo, di tal che ” la clausola sarà nulla e non saranno dovuti gli interessi ai sensi dell’art. 1815 c.c. ”.
Sull’eccezione di prescrizione svolta dalla banca: la prova degli affidamenti (c.d. “fido di fatto”)
Su tale aspetto, molto dibattuto nelle aule di giustizia, il Tribunale della Spezia ha puntualizzato che la prova della sussistenza di un affidamento, con conseguente natura ripristinatoria dei versamenti effettuati dal clienti in costanza di rapporto, allorquando manchi il relativo contratto può essere fornita anche attraverso altri elementi.
Nella fattispecie, secondo il Tribunale tale prova può desumersi ” tramite un insieme di circostanze univoche e in particolare tramite le visure della Centrale Rischi della Banca d’Italia, dalle quali risulta la presenza di affidamenti costanti (“accordato” sino a Euro 200.000,00)”. Nel caso di specie infatti “il conto corrente deve consideri affidato quando dalla documentazione in atti risulti l’esistenza di un fido in qualunque modo riconosciuto dalla banca (ad es. dagli estratti conto, dai riassunti scalari, dai report di Centrale rischi agli atti), anche se la concessione di credito non risulti formalizzata per iscritto. Nel caso in cui non sia possibile determinare il valore del fido accordato, in presenza di reiterata ed univoca tolleranza allo sconfinamento da parte della banca, deve concludersi per un c.d. “affidamento di fatto”, come avvenuto nel caso in esame”.
In conclusione, provata la sussistenza di una linea di credito, anche tramite elementi indiziari (c.d. “fido di fatto”), la prescrizione, decennale, per richiedere la ripetizione degli interessi pagati in eccedenza decorre dalla chiusura del conto corrente.