Importante sentenza del Tribunale di La Spezia relativa a un mutuo stipulato in franchi svizzeri, che apre una breccia nella giurisprudenza (ultimamente di segno opposto) in merito all’indeterminatezza delle clausole contenenti l’indicazione del tasso d’interessi nell’ipotesi di estinzione anticipata del mutuo.
In sintesi, il Tribunale, in seguito a consulenza tecnica, ha ritenuto che: “Alla luce degli esiti dell’istruttoria espletata, deve ritenersi fondata la doglianza relativa all’indeterminatezza delle clausole contenenti l’indicazione del tasso d’interessi – art. 4 e art. 7 del contratto, quest’ultima relativo all’ipotesi di estinzione anticipata del mutuo”.
Invero, secondo il Consulente Tecnico, le operazioni di conguaglio finanziario e valutario, pur essendo menzionate nel testo contrattuale, non risultano “determinate specificamente per modalità di applicazione e criteri di calcolo”: in particolare manca del tutto “la determinazione del meccanismo di conversione della valuta”
Inoltre, aspetto molto importante non affrontato nelle precedenti decisioni dei tribunali chiamati a pronunciarsi con riguardo ai mutui stipulati da Barklays, il piano di rimborso è con “ ammortamento francese”, tuttavia, “l’esame della documentazione contrattuale conduce a rilevare palesi profili di indeterminatezza con riferimento alla omessa esplicitazione dei criteri impiegati nella determinazione del piano di rimborso, non indicando, nello specifico, né il regime finanziario (semplice o composto)n né la modalità di calcolo e imputazione degli interessi “.
Il Consulente Tecnico, ricalcolando il piano di ammortamento del finanziamento, ha verificato, altresì, che “la rata mensile è stata determinata in regime finanziario composto, con capitalizzazione mensile”: tale aspetto, secondo il Tribunale, non risulta esplicitato nella documentazione contrattuale.
In conclusione, il Tribunale ha dichiarato la “nullità parziale del contratto” e, per l’effetto, ha disposto che “il piano di ammortamento prosegua tenuto conto del tasso sostitutivo dei BOT alla data della stipula del contratto” condannando altresì BARCLAYS BANK PLC a “restituire la somma di € 12.709,87, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo”