La CORTE DI CASSAZIONE, I Sezione, con ordinanza del 5 aprile 2022, pubblicata il 16.5.2022, raccolta gen. n. 15601/2022, Pres. De Chiara, rel, SCOTTI, ha affermato che l’estratto conto che inizi con il saldo negativo può essere contestato dal correntista, in quanto “detta posta, come tutte le poste di un conto, può essere oggetto di contestazione da parte del correntista (il quale ha appunto l’onere di contestare le varie poste del conto nell’ambito della dialettica fra le parti voluta dal legislatore per giungere all’accertamento del saldo) e, se una contestazione vi sia, scatta l’obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta di cui trattasi”.