Con l’entrata in vigore della Legge n. 215/2021 è stata espressamente prevista la non impugnabilità da parte del contribuente dell’estratto di ruolo e della cartella che si assume invalidamente notificata.
Cosa potrà fare il contribuente a seguito della nuova previsione normativa?
L’estratto di ruolo non risulterà più impugnabile, pertanto, nei casi di invalidità della notifica si potranno impugnare il ruolo e la cartella soltanto se il debitore che agisce in giudizio dimostra che l’iscrizione a ruolo può procuragli un pregiudizio (vale a dire l’impossibilità a partecipare ad un appalto in materia di contratti pubblici; l’impossibilità di riscuotere somme dovute a suo favore da soggetti pubblici; la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione).
In tutti gli altri casi è impugnabile solo il primo atto con cui si manifesta la misura cautelare o esecutiva, con la certezza che, non potendo il giudice tributario o civile pronunciarsi per la sospensiva entro i 30 giorni, sarà costretto a subire l’ipoteca ed il fermo.
Infine, relativamente al termine di decorrenza dell’efficacia della norma, nel silenzio della Legge, si ritiene che per i contribuenti i quali, già prima dell’entrata in vigore della norma in argomento, abbiano notificato il ricorso all’Agente della riscossione contro l’estratto di ruolo, sussista il diritto alla prosecuzione del giudizio, mentre per i contribuenti in possesso dell’estratto di ruolo già al 21 dicembre 2021, ma che non abbiano ancora notificato il ricorso all’Agenzia della riscossione, non sarà più possibile incardinare un giudizio.
Per questi ultimi, sarà necessario attendere la notifica di un ulteriore atto dell’Agente della riscossione ed impugnare quest’ultimo.