Nei rapporti di affidamento su conto corrente non basta la pattuizione del tasso debitore “extra fido”
Questa la massima desumibile dalla sentenza della C. APP. Di FIRENZE, la quale ha accolto ben 4 dei 5 motivi di appello formulati dal sottoscritto, affermando, tra l’altro, che il giudice di prime cure aveva erroneamente rigettato la censura di parte attrice circa l’assenza di pattuizione del tasso di interesse debitore “entro fido”.
Secondo la Core “La censura è fondata, in quanto risulta dalla documentazione versata in causa, come accertato dal CTU, che nei rapporti tra MPS e … .è stato formalmente indicato il “tasso extrafido” ma non anche il “tasso intrafido”, né nel conto corrente ordinario, né nel conto anticipi, né tantomeno nei contratti di apertura di credito afferenti entrambi tali conti correnti, e pertanto il consulente nominato da questa Corte ha proceduto al ricalcolo del dare/avere applicando, quale tasso intrafido, il tasso previsto dall’art. 117, comma 7, lettera a) del T.U.B.”, ovvero il tasso minimo dei bot.