Importante principio affermato dal Tribunale di Massa, in seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo azionato dalla cessionaria di un credito ceduto da una finanziaria per mancato pagamento delle rate del prestito.
Il Tribunale di Massa, in seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo azionato dalla cessionaria di un credito ceduto da una finanziaria per mancato pagamento delle rate del prestito, ha affermato un importante principio:
La “prolungata inerzia nel far valere le ragioni creditorie non giustifica la concessione della esecuzione del decreto prima del pieno sindacato sulle ragioni dell’opposizione”.
Le banche e le finanziarie dovranno dunque attivarsi tempestivamente per far valere le loro ragioni in sede giudiziale.
“Letti gli atti di causa;
esaminata la documentazione in atti;
sentite le parti e preso atto delle osservazioni ed istanze dalle stesse avanzate;
rilevato che occorre decidere sulla istanza relativa alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto; che, ai sensi dell’art. 648 cpc, quando l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione il giudice può concedere la provvisoria esecuzione ma non è tenuto a farlo dovendosi in ogni caso valutare se, in relazione alle circostanze del caso concreto, la esecuzione del decreto prima della definizione del procedimento di opposizione appaia opportuna; nel caso specifico, a prescindere da ogni considerazione sui motivi dell’opposizione, non può non evidenziarsi come dall’estratto conto prodotto in sede monitoria si apprezzi che la posizione debitoria era già significativa nell’anno 2014; che, malgrado ciò, nessuna iniziativa ai fini del recupero del credito è mai stata fatta né da Agos Service, né dalla società opponente a cui il credito sarebbe stato ceduto nell’anno 2019; e ciò fino all’agosto 2021 quando è stato depositato il ricorso monitorio; tale prolungata inerzia nel far valere le ragioni creditorie non giustifica la concessione della esecuzione del decreto prima del pieno sindacato sulle ragioni dell’opposizione.
Rilevato inoltre che la causa ha ad oggetto contratti finanziari e quindi è soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 comma primo bis D.Lgs 28/2010 talchè all’esito della pronuncia sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione deve essere concesso termine per l’introduzione del procedimento di mediazione ( combinato disposto commi primo bis e quarto lett. a ) dell’art. 5 D.Lgs 28/2010 ).”