Recentissima sentenza che ha accolto la domanda proposta dai clienti – consumatori relativamente al mutuo indicizzato a suo tempo stipulato con Barclays.
Tribunale La Spezia, n. 617/2023 pubbl. il 13/09/2023
Mutuo indicizzato al franco svizzero – nullità delle clausole in esame in quanto vessatorie ai sensi degli artt. 33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo
Secondo il Tribunale, “Un’attenta disamina delle clausole di cui agli artt. 4 e 7 del contratto concluso tra le parti alla luce di tali principio, induce a ritenere che le medesime siano da considerarsi vessatorie e, dunque, nulle ex art. 36 Codice Consumo”.
Infatti, secondo il Tribunale, “le clausole non espongono in maniera trasparente (chiara e comprensibile) il concreto funzionamento del meccanismo di conversione Franco/Euro e dell’indicizzazione del tasso d’interesse, sicché gli attori (consumatori media, normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti) non sono stati posta in concreto in condizione di comprendere il costo totale del suo mutuo, di valutare a pieno le conseguenze della possibilità di apprezzamento o deprezzamento della valuta estera, unitamente alle conseguenze dell’indicizzazione del tasso di cambio”.
Dunque, “Alla declaratoria di nullità, ex art. 36, segue la necessità di rideterminare l’importo dovuto alla banca, così da statuire in merito alla conseguente domanda di ripetizione dell’indebito formulata dall’attrice; infatti, la nullità di una clausola vessatoria ai sensi dell’art. 36 Codice del Consumo comporta l’applicazione della norma derogata dalla clausola medesima e, pertanto, nel caso in esame impone un nuovo calcolo degli stessi secondo il principio nominalistico di cui all’art. 1277, comma 1, c.c. “
In definitiva, secondo il Tribunale,
” deve essere accolta la domanda di declaratoria di nullità, ex art. 36 Cod. Cons. delle clausole relative agli interessi (artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis); –
deve essere, altresì, accolta, la domanda di ripetizione dell’indebito avanzata dagli attori, per l’importo di € 25.512,44″.