Decisione interessante sotto diversi profili, non ultimo quello riguardante la ritenuta sussistenza della “responsabilità contrattuale” della banca per l’attività esercitata, nella fattispecie consistente nella segnalazione dell’operazione di acquisto dei diamanti in questione che, secondo il Tribunale, “rientra nell’ambito delle attività connesse a quella bancaria ex art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro 6/07/1994, d. lgs. ad integrazione del d.lgs. n. 385/1993”, ai sensi del quale, a titolo indicativo, rientrano quelle aventi ad oggetto la prestazione di servizi di “informazione commerciale ”.
Sul punto il Tribunale ha, correttamente, osservato che “tale normativa è ancora in vigore, in quanto la modificazione dell’art. 106 TUB ad opera del D. lgs. n. 141/2010 non ha alcuna influenza sulla portata del D.M. Tesoro 6/07/1994, che costituisce attonormativo fonte secondaria e che ha un distinto spazio applicativo rispetto al summenzionato D. lgs. n. 141/2010”.