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Contenzioso Tributario

Controversie di natura tributaria

Specialisti nelle controversie di natura tributaria con l’amministrazione finanziaria. Ci avvaliamo di esperti del setttore per analizzare i dettagli della causa in modo analitico. Diverse le aree di interesse:

  • accertamento imposte

  • assenza di preavviso

  • cartelle di pagamento

  • cartelle prodromiche

  • gurisdizione del giudice tributario

  • illegittimità

  • ingiunzioni di pagamento

  • notifica di atti impositivi

  • prove di fatti già documentati

  • sanatorie

Illegittimità dell’iscrizione a ruolo degli interessi in mancanza dell’esatta determinazione dei giorni su cui sono calcolati SENTENZA DEL 15/05/2019 N. 1497/5 – COMM. TRIB. REG. PER LA PUGLIA

E’ illegittima l’iscrizione a ruolo dell’ importo relativo agli interessi se non è dato conoscere il giorno iniziale e/o il giorno finale in base al quale gli stessi sono calcolati. Alla luce di tale ragionamento la CTR barese ha parzialmente accolto l’appello della società contribuente e ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo per imposte e sanzioni ma non quella riguardante gli interessi poiché carente nella motivazione della loro determinazione.

I giudici hanno, infatti, spiegato come mentre per il calcolo della sanzione i parametri in considerazione sono soltanto l’importo e la percentuale, entrambi conosciuti e conoscibili dal contribuente, nel caso degli interessi si aggiunge una terza variabile rappresentata dai giorni presi in considerazione per il loro calcolo.

Non può essere richiesta al contribuente la prova dei fatti già documentalmente noti al Comune SENTENZA DEL 11/07/2019 N. 4239/9 – COMM. TRIB. REG. PER IL LAZIO

L’amministrazione finanziaria non può richiedere documenti e informazioni al contribuente che siano già in proprio possesso o in possesso di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso. Questa è la conclusione a cui sono giunti i giudici della CTR del Lazio, secondo i quali, alla luce del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra fisco e contribuente, a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti all’ente impositore (Cass. ord. n. 12304/2017).

Nel caso di specie le risultanze anagrafiche sono pienamente sufficienti a legittimare l’esenzione dall’ICI per gli immobili in uso gratuito a parenti e affini fino al secondo grado senza che sia necessaria la comunicazione prevista dal regolamento comunale.

ACCERTAMENTO IMPOSTE – Irpef e altro – notifica a irreperibile temporaneo – art.140 cod.proc.civ.- mancata attestazione in merito alle ricerche da parte dell’agente notificatore – invalidità assoluta  Sentenza del 07/12/2018 n. 444 – Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 28 n. 444 – Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2

E’ affetta da nullità, la notifica dell’accertamento eseguita dall’agente notificatore, laddove la relata risulti priva della specifica riguardo alle ricerche effettuate presso l’indirizzo anagrafico del destinatario (persona fisica), irreperibile temporaneo. Tanto, ai sensi dell’art.140 cod. proc. civ. (come da Cassazione, Sez.Tribut., n.13317 del 7.06.2006).

Nel caso di specie le risultanze anagrafiche sono pienamente sufficienti a legittimare l’esenzione dall’ICI per gli immobili in uso gratuito a parenti e affini fino al secondo grado senza che sia necessaria la comunicazione prevista dal regolamento comunale.

PROCESSO TRIBUTARIO – preavviso di ipoteca – cartelle prodromiche di natura non tributaria – giurisdizione del giudice tributario – sussiste Sentenza del 11/07/2018 n. 1009 – Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3

Rientra nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie, nell’ambito del giudizio di impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli atti presupposti, l’accertamento della rituale notifica delle cartelle prodromiche, ancorché alcune di esse abbiano natura non tributaria.

PROCESSO TRIBUTARIO – intimazione di pagamento – motivazione – obbligo di esposizione del calcolo degli interessi – necessita Sentenza del 20/06/2018 n. 825 – Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1

La motivazione dell’intimazione di pagamento deve contenere l’esposizione completa del calcolo degli interessi, con espressa indicazione dei tassi effettivamente applicati e della decorrenza, non essendo sufficiente l’indicazione dell’anno di imposta del provvedimento da cui gli interessi derivano o il richiamo alle norme in base alle quali gli interessi medesimi sono stati conteggiati. In difetto l’atto deve considerarsi radicalmente nullo, in quanto privo dei requisiti minimi.

PROCESSO TRIBUTARIO – Accertamento – onere della prova – regola generale – art. 2697 c.c. Sentenza del 03/04/2018 n. 391 – Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1

Anche nel processo tributario in tema di ripartizione dell’onere della prova, vale la regola dettata dall’art. 2697 c.c.; in applicazione di tale principio di portata generale, L’Amministrazione finanziaria che vanti un credito nei confronti del contribuente è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, essendo ormai superata la c.d. presunzione di legittimità degli atti amministrativi.

PROCESSO TRIBUTARIO – notifica – nullità – sanatoria per raggiungimento dello scopo – si applica – art. 156 c.p.c. Sentenza del 08/02/2018 n. 148 – Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1

Secondo consolidato orientamento di Cassazione, il perfezionamento della notifica effettuata con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. per temporanea assenza del contribuente richiede il compimento di tutti gli adempimenti ivi stabiliti: deposito della copia dell’atto nella Casa Comunale, affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento).

Tuttavia, in caso di omissione di uno di tali adempimenti, la notificazione è considerata solamente nulla e non già inesistente (cfr. Cass. n. 16141/2005 e Cass., n. 4307/1999). Cosicché, essendo la nullità suscettibile di sanatoria per avvenuto raggiungimento dello scopo cui l’atto è destinato, ex art. 156 c.p.c., la tempestiva impugnazione da parte del ricorrente, dimostrando che questi ne aveva avuto consapevolezza, sana retroattivamente il vizio originario.

PROCESSO TRIBUTARIO – notificazione a mezzo servizio postale – irreperibilità relativa Sentenza del 27/03/2018 n. 352 – Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2

In tema di notifica a mezzo servizio postale di cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012 relativa all’art. 26, c. 3 (ora c. 4) del D.P.R. n. 602/73, deve applicarsi l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del
citato art. 26, ultimo comma e dell’art. 60, c. 1 del D.P.R. n. 600/73. Sicché, ai fini del perfezionamento del processo di notifica, è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c., incluso l’inoltro al destinatario, e l’effettiva ricezione, della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la Casa Comunale (Cass., n. 8433/2017).

Di tali adempimenti, la notificazione è considerata solamente nulla e non già inesistente (cfr. Cass. n. 16141/2005 e Cass., n. 4307/1999). Cosicché, essendo la nullità suscettibile di sanatoria per avvenuto raggiungimento dello scopo cui l’atto è destinato, ex art. 156 c.p.c., la tempestiva impugnazione da parte del ricorrente, dimostrando che questi ne aveva avuto consapevolezza, sana retroattivamente il vizio originario.

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