Corte appello di Genova - Sentenza n. 1335/2022 pubbl. il 23/12/2022
Quanto alle spese di lite, la Corte di Cassazione a SS UU con recentissima sentenza ha statuito che l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale (Cass. sez. un., 31/10/2022, n.32061).
Nella specie, la domanda aveva ad oggetto la nullità del mutuo per usurarietà dei tassi applicati con conseguente rideterminazione del saldo e restituzione di quanto indebitamente versato alla Banca quantificato nella misura di circa €50.000,00. All’esito del giudizio la domanda è stata accolta per l’inferiore importo di € 174,00 circa, in quanto è stato accertato il superamento del tasso soglia con riferimento a cinque rate del mutuo.
La parte attrice, pertanto, non può ritenersi soccombente e la conseguente integrale condanna al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta viola l’art. 91 cpc.
In ragione della effettiva irrisorietà dell’importo accertato a credito del mutuatario pare equo compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione dei 4/5 ponendo il pagamento del restante quinto a carico della Banca in favore degli appellanti.